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Ifel ai Comuni: come ti ‘tutelo’ da un Bilancio

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
26 Gennaio 2010
Economia //

Files.splinderManfredonia – A prescindere dai colori della prossima Giunta, se rosso fuoco o sbiadito, azzuro vivo e/o malinconico, il bilancio preventivo dell’amministrazione 2010 di Manfredonia dovrà comunque essere soggetto a precisi “monitoraggi”, nonchè alle regole stabilite, a monte, da determinati parametri e/o fonti. Questo per avere, al termine delle diverse annualità correnti, i bilanci “sempre in pareggio” e/o “in linea con i vincoli stabiliti dal Patto di Stabilità Interno”.

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Grazie ad una circolare informativa della fondazione Ifel (Istituto per la finanza e l’economia locale, costituito il 16 marzo 2006, che ha attribuito all’ANCI “l’obbligo di proseguire i servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei Comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti”) sono stati forniti infatti dei “validi suggerimenti” ai comuni per “costruire e gestire in modo ponderato” i bilanci preventivi interni (con decreto del ministero del ‘Interno del 17 dicembre 2009 pubblicato su «Gazzetta Ufficiale» n. 301 del 29 dicembre 2009, su richiesta dell’Anci il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010, da parte degli enti locali, è differito al 30 aprile 2010).

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I PUNTI STABILITI DALLA CIRCOLARE – Blocco leva fiscale: il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modifiche in legge n. 126/2008, oltre a disporre l’ormai nota esenzione dal pagamento dell’Ici per l’abitazione principale, ha tolto agli enti locali – articolo 1 comma 7 – la possibilità di agire sulla leva fiscale fino all’attuarsi delle norme del federalismo fiscale (blocco confermato dall’articolo 77-bis, comma 30 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche in legge n. 133/2008 fino all’anno 2011). I comuni possono modificare i regolamenti, per “adeguarli ad “esigenze sopravvenute”, senza però che le stesse amministrazioni possano aumentare il prelievo fiscale sui propri contribuenti. Restano escluse da tale provvedimento le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e i canoni relativi. Per l’Ifel è dunque necessario “individuare e utilizzare altre politiche per cercare di incrementare le entrate e contenere le spese”.

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SUGGERIMENTI IFEL PER INCREMENTARE ENTRATE E CONTENERE SPESE 1)“INCREMENTO della lotta all’evasione di tutti i tributi comunali (Ici, Tarsu, Tosap, ed altro) inserendo tali obiettivi nel Programma esecutivo di gestione (Peg) del servizio tributi. Al proposito si ricorda la convenzione è tra agenzia delle Entrate, Anci e Ifel per il contrasto all’evasione fiscale. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 248/2005, il 13 novembre 2009, è stata sottoscritta una convenzione con la quale i comuni possono fornire le informazioni finalizzate a contrastare l’evasione ai tributi erariali. Ai comuni verrà riconosciuto il 30% delle somme riscosse sulla base di queste segnalazioni. Questa convenzione prevede anche corsi di formazione per gli addetti agli uffici tributi dei comuni aderenti. Anche a livello delle singole agenzie regionali delle Entrate sono state sottoscritte convenzioni specifiche 2) I tributi Tosap e imposta sulla pubblicità possono essere trasformati in canoni di concessione ai sensi degli articoli 62 e 63 del Dlgs n. 446/1997; in questo modo l’ente sarà libero di adottare il valore del canone che ritiene congruo incrementando di fatto le entrate; 3) INCREMENTO degli spazi dedicati alla pubblicità (anche in questo caso l’obiettivo deve essere inserito nel Peg); con delibera di giunta sviluppare un incremento dei valori di riferimento dell’Ici per le aree edificabili; 4) I tributi Tarsu e Tia non sono soggetti al blocco delle aliquote. In proposito si suggerisce di tenere conto di quanto stabilito dalla Finanziaria 2005 (comma 340): per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, la superficie per l’applicazione della Rsu, non potrà essere inferiore all’80% di quella catastale. Questa norma vale anche per la Tia. Per gli immobili già denunciati i comuni potranno modificare la superficie d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati; 5) INCREMENTO del corrispettivo delle concessioni cimiteriali. “Molto spesso il corrispettivo fatto pagare non corrisponde al reale costo sostenuto dal comune per realizzare i loculi – scrivono dalla fondazione – sarebbe opportuno, con delibera di giunta, stabilire che questi canoni di concessione vengono automaticamente incrementati, di anno in anno”: dunque altri oneri per i cittadini; 6) AUMENTO della copertura dei servizi a domanda individuale; 7) VERIFICA della possibilità di incrementare il gettito degli oneri di urbanizzazione, appurando se il valore delle tariffe fissate dalle delibere regionali consentano margini di adeguamento da adottarsi con delibere da parte dei comuni. 8) RIMBORSI per esenzione pagamento imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale.

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IL DECRETO LEGGE 93/2008 – PAGAMENTO PER ESEZIONE DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE – NUOVI FONDO PER MANCATO PAGAMENTO ICI – Il decreto legge n. 93/2008 prevedeva una copertura di 2.604 milioni di euro per l’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sull’abitazione principale e sue assimilate. L’Anci, presentando una stima prudenziale pari a 3.300 milioni di euro, ha immediatamente sostenuto l’insufficienza del fondo. Tale contestazione, presentata presso tutte le sedi istituzionali, è stata confermata anche dal dato ultimo delle certificazioni comunali 2009 pari a 3.364 milioni di euro; numeri confermati e ritenuti attendibili anche dalle elaborazioni del ministero dell’Economia e delle finanze. Rimane aperto l’anno 2008 che, con una integrazione ulteriore di soli 156 milioni di euro, registra ancora una differenza tra trasferimenti compensativi e gettito certificato pari a 344 milioni di euro. A seguito di ciò, nella predisposizione del bilancio di previsione 2010 la somma da indicare per il contributo compensativo per minori introiti dell’Ici abitazione principale deve essere pari almeno a quanto certificato dal comune ai sensi del decreto ministeriale 1° aprile 2009. In ogni modo “l’Anci continuerà a chiedere presso tutte le sedi istituzionali la copertura integrale del minore gettito Ici anche per l’anno 2008”. Inoltre, nel caso in cui non venga data immediata attuazione all’autonomia tributaria dei comuni, come previsto dalla delega sul federalismo fiscale, l’Anci chiederà l’adeguamento del fondo di copertura alla dinamicità dell’imposta abolita.

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Rimborsi per perdita di gettito Ici sui fabbricati classificati nel gruppo catastale D; la legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 64 ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2001 i comuni, con minori entrate Ici derivanti dall’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali cat. D, possono chiedere il trasferimento compensativo statale se l’importo è superiore a 3 milioni di lire (1.549 euro) e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno. Le modalità di rimborso sono stabilite con il decreto interministeriale 1° luglio 2002, n. 197 che definisce un sistema di certificazione annuo su cui calcolare i trasferimenti, da inviare entro il mese di giugno dell’anno successivo alla diminuzione del gettito Ici. I comuni hanno ricevuto, dal ministero dell’Interno, l’erogazione delle intere somme accertate. Successivamente, il comma 7 dell’articolo 2-quater del decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154 (convertito in legge 4 dicembre 2008, n. 189), prevede che i comuni con minori introiti Ici di cui sopra presentino entro il 31 gennaio 2009, per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, la dichiarazione attestante il relativo minore gettito, anche se già presentata, per ottenere l’attribuzione del corrispondente incremento dei trasferimenti erariali. In attesa delle istruzioni da parte del ministero dell’Economia e delle finanze e dell’agenzia del Territori chiarisce che gli importi indicati per ogni anno devono essere pari alla perdita dell’anno di riferimento; nel caso di minore gettito pari a zero, la certificazione sarà uguale a quella dell’anno precedente. La riapertura dei termini per la presentazione delle certificazioni ha incluso i comuni che non avevano mai fatto richiesta di rimborsi e ha permesso le rettifiche degli importi per i Comuni che avevano già certificato e ottenuto i trasferimenti compensativi. Le singole annualità devono essere tenute distinte e pertanto lo 0,5% della spesa corrente viene calcolato per il primo anno su tutta la somma certificata, ma dal secondo anno in poi solo sulla differenza rispetto all’anno precedente. Dunque, il comune che in un anno non può accedere al contributo perché l’importo non soddisfa uno dei due criteri (superiore a 1.549 euro e allo 0,5% della spesa corrente dell’anno) non può sommare tale minor introito a quello dell’anno successivo per raggiungere la “soglia limite”. Le spettanze pubblicate sul sito del ministero dell’Interno sono state calcolate su tale criterio e dunque hanno modificato l’importo di trasferimenti già erogati con ipotesi di recupero di somme già spese con il rischio, in alcuni casi, di provocare il dissesto del comune. “L’Anci ha chiesto la convocazione di un tavolo con le istituzioni competenti, in sede di conferenza Stato-città, per individuare le modalità di pagamento, vicine alla lettera della legge, che salvaguardino i bilanci dei comuni e garantiscano il rispetto degli equilibri di bilanci già chiusi”. In tale sede l’associazione ha ricordato che “l’istituzione del l’imposta comunale sugli immobili non aveva come principio fondatore un aumento di gettito per i comuni poiché tale aumento fu compensato, nell’anno 1993, dalla decurtazione del fondo ordinario pari al 4 per mille”. La riclassificazione degli immobili nel gruppo D rientra perfettamente nella casistica appena esposta: la perdita di gettito Ici deve essere compensata da un ristoro compensativo totale. In sede tecnica, 11 dicembre 2009, i ministeri dell’Economia e delle finanze e dell’Interno hanno confermato la propria interpretazione annunciando che i recuperi verranno effettuati a partire dalle prossime erogazioni di trasferimenti statali. L’Anci ha posto con forza la questione con i ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle finanze e ha proposto un emendamento affinché i comuni non subiscano una decurtazione di trasferimenti dovuti a una perdita di gettito Ici non imputabile alla propria potestà regolamentare ma al rispetto della normativa e peraltro ormai consolidati negli anni.

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Tagli a valere sul fondo ordinario – ICI EX RURALI: Il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modifiche in legge 286/2006, prevede la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni pari al maggior gettito Ici, certificato dall’ente, derivante dalle operazioni di riclassificazione della base imponibile di alcune categorie di immobili. In attesa delle certificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito in legge n. 127/2007, stabiliva che i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni fossero ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al ministero dell’Interno dall’agenzia del Territorio. Dal momento che questa comunicazione non è avvenuta nei tempi stabiliti, il ministero dell’Interno ha ridotto in misura proporzionale (pari all’8,53%) il contributo ordinario annuale spettante a ciascun comune, fino alla concorrenza della somma di 609,4 milioni di euro per il 2007, 789 per il 2008 e 819 per il 2009. L’Anci ha denunciato la manovra, procedendo anche con un ricorso, dichiarando “illegittima la decurtazione ex ante del fondo ordinario senza avere il reale aumento di gettito per singoli comune che, infatti, in totale è risultato pari a 73 milioni di euro”. A seguito di ciò, in fase di assestamento di bilancio, del 2008 per il taglio 2007 e del 2009 per tagli 2008 e 2009 è stato incrementato il fondo ordinario della differenza tra quanto tagliato e quanto certificato. Il ministero dell’Interno ha provveduto all’erogazione della differenza tra quanto certificato e quanto tagliato per gli anni 2007 e 2008 che risultano così “in pareggio”. Per l’anno 2009 il ministero dell’Interno, con decreto legge 23 novembre 2009, n. 168, è autorizzato all’erogazione a titolo di acconto dell’80% della differenza tra l’importo certificato per l’anno 2009 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno. In sede di redazione del bilancio, dunque, la differenza tra trasferimento erogato e certificazione andrà iscritta a residuo attivo. Per l’anno 2010, non essendo più previsto il taglio preventivo, l’aumento di gettito a seguito della riclassificazione catastale degli immobili da iscrivere a bilancio è pari a quanto certificato e dunque la stessa cifra deve essere decurtata dal fondo ordinario. Il decreto legge n. 168/2009 di cui sopra prevede inoltre l’invio di una nuova certificazione sul maggior gettito Ici da inviare presso le Prefetture entro il 31 marzo 2010.

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Costi della politica
Un primo provvedimento “taglia fondo” per presunti risparmi sui costi della politica è previsto nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008) che prevede a decorrere dall’anno 2008 un taglio di 313 milioni di euro per gli enti locali (251 per i comuni) a seguito della revisione dei costi della politica, ai sensi dei precedenti commi da 23 a 29 e il reintegro di 100 milioni di euro (80 per i comuni) per il solo 2008 nonostante le certificazioni indichino un risparmio di spesa di soli 25 milioni di euro. A decorrere dall’anno 2009, il consolidamento del taglio porta nelle casse comunali trasferimenti erariali minori del 3,27 per cento. Altri tagli al fondo ordinario per risparmi sui costi della politica è la LEGGE FINANZIARIA 2010 (L.23 dicembre 2009, n. 191) che dispone, all’articolo 2 comma 183, che per i comuni interessati dal rinnovo del consiglio, il fondo ordinario è decurtato di 12 milioni di euro per il 2010, di 86 milioni per il 2011 e di 118 milioni per il 2012. Tali tagli riguardano i risparmi conseguibili ai sensi dei commi da 184 a 186 dello stesso articolo che prevedono: taglio del 20% dei consiglieri comunali; taglio assessori pari ad 1/5 dei consiglieri; soppressione di alcune figure quali: difensore civico, circscrizioni, direttore generale e consorzi di funzione. Questa norma è stata modificata dal decreto legge sulla finanza locale, approvato dal consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010 e in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», che dispone che per l’anno 2010 il taglio di 12 milioni di euro interesserà tutti i comuni, mentre la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni dei commi da 184 a 186 si applicano a partire dal 2011 e solo per quei comuni interessati dal rinnovo del consiglio. Lo stesso decreto conferma, per gli anni 2010-2012, l’attribuzione per province e comuni di una somma pari fino a 30 milioni di euro annui per incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. Come ogni anno la Finanza (con il Dl ‘salva-enti’ successivo) ha fatto dunque partire la girandola delle modifiche alle regole sui trasferimenti erariali ai comuni. Sul versante dei tagli i comuni devono registrare quello di 200 milioni di euro sul fondo ordinario (Previsto dal dl 122/2008), quello di 12 milioni di euro previsto dalla Finanziaria 2010 e la riduzione di 10 mlioni dei trasferimenti aggiuntivi destinati ai piccoli comuni. Come risorse aggiuntive la finanziaria destina ai comuni montani una quota di vecchi trasferimenti alle comunità montane e, per tutti i comuni, compensa il minore gettito derivante dalla abrogazione dell’Ici sulla prima casa. Sono poi confermati i 30 milioni destinati a coprire le sanzioni per l’estinzioni anticipata dei mutui finanziata dall’avanzo di amministrazione. Il dl sulla finanza locale conferma dunque il taglio di 12 milioni di euro ai trasferimenti ai comuni nostante il rinvio di un anno delle misure destinate a produrre risparmi che dovevano essere compensati dal taglio, i comuni che voteranno a marzo non dovranno ridurre il numero dei consighlieri nè le loro giunte. L’unico taglio riguarda i trasferimenti erariali alle comunità montane, che sono azzerate dal 1 vennaio 2010 con la destinazione ai comuni montani (il cui territorio si trovi al 75% sopra i 600 msl) del 30% di tale risorse, nelle more dell’attuazione del federalismo fiscale; con il dl sulla finanza locale sono spalmati su tutti i comuni le riduzioni previste per il 2010, mentre per il 2011 e il 2012 (86 e 118 milioni) riguarderanno i soli interessati alle elezioni amministrative.

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