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Ifel ai Comuni: come ti ‘tutelo’ da un Bilancio

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
26 Gennaio 2010
Economia //

Files.splinderInoltre (decreto legge n. 194/2009 – cosiddetto decreto mille proroghe), consente agli Enti locali di applicare anche per l’anno 2010 il disposto di cui all’articolo 9, comma 3-bis del decreto legge n. 185/2008, relativo alla cessione del credito. In particolare gli enti locali, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito è certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Il Dm attuativo di tale disposizione è del ministero dell’Economia del 19 maggio 2009. Ai tagli predetti, si aggiunge che, a decorrere dall’anno 2009, è disposta una ulteriore riduzione del fondo ordinario pari a 200 milioni di euro dal decreto legge n. 122/2008.

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Il Patto di stabilità interno – In materia di Patto di stabilità, la Legge finanziaria per il 2010, non apporta nessuna modifica alle norme vigenti. È opportuno rammentare che le caratteristiche fondamentali del Patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 sono le seguenti: gli enti soggetti al patto sono i comuni con più di 5.000 abitanti; sono escluse dai vincoli del patto, le unioni, le comunità montane, le istituzioni e i consorzi; l’articolo 23-bis, comma 10, della legge 133/2008, integrato dall’articolo 19 della legge 102/2009,prevede che anche i soggetti «affidatari diretti di servizi pubblici locali» , nonché le società strumentali degli enti, saranno assoggettati al Patto di stabilità interno. Le modalità applicative saranno stabilite da un successivo decreto ministeriale; per ogni singolo ente viene preso come base di riferimento il saldo «in termini di competenza mista», realizzato nel 2007.

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Il contributo a carico dei comuni per il risanamento dei conti pubblici è pari: 1.340 milioni di euro per il 2009; 1.030 milioni di euro per il 2010; 1.775 milioni di euro per il 2011. Complessivamente quindi ai comuni nel triennio è richiesto, in termine di miglioramento dei saldi, un contributo pari a 4 miliardi e 145 milioni di euro. Risulta evidente che, nel complesso, la “manovra” sugli enti locali è “molto più pesante” rispetto a quanto possa apparire a chi si sofferma a verificarne gli effetti sull’anno 2009. Negli anni 2010 e 2011, infatti, è previsto che il miglioramento dei saldi del comparto sia progressivamente più consistente, e questo porterà tutti i comuni entro il 2011 ad avere il bilancio in avanzo, con un ingente sacrificio in termini di spesa per investimenti. In considerazione del fatto che gli enti, oltre al bilancio di previsione per il 2010, devono predisporre anche il bilancio pluriennale riferito al periodo 2010/2012, si segnala che per l’anno 2012 la norma vigente non impone alcun vincolo. In attesa che vengano date disposizioni in proposito, si ritiene prudente ipotizzare che nel 2012 debbano essere rispettati almeno gli stessi obiettivi programmatici fissati per il 2011. Nella sostanza, i principali vincoli posti dal patto di stabilità per il triennio 2009-2011, risultano essere quelli riportati qui di seguito: confermato il metodo della competenza mista. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti; come base di calcolo è stato assunto il saldo finanziario 2007, conteggiato con il metodo della competenza mista; a seconda del fatto che il saldo finanziario 2007 sia positivo o negativo e che l’ente abbia o meno rispettato il patto di stabilità nel 2007, questo saldo deve essere peggiorato o migliorato di una certa entità. Per i comuni, le percentuali da applicare al saldo 2007: se l’ente ha rispettato il patto per l’anno 2007 e se, nel 2007, presenta un saldo in termini di competenza mista negativo, il miglioramento del saldo deve essere del 48%, nel 2009, del 97% nel 2010, del 165% nel 2011; se l’ente ha rispettato il patto per l’anno 2007 e se, nel 2007, presenta un saldo in termini di competenza mista positivo, il peggioramento del saldo deve essere del 10%, nel 2009, del 10% nel 2010, dello 0% nel 2011; se l’ente non ha rispettato il patto per l’anno 2007 e se, nel 2007, presenta un saldo in termini di competenza mista positivo, il peggioramento del saldo deve essere pari allo 0% sia per il 2009, che per il 2010 e per il 2011; se l’ente non ha rispettato il patto per l’anno 2007 e se, nel 2007, presenta un saldo in termini di competenza mista negativo, il miglioramento del saldo deve essere pari al 70% per il 2009, del 110% per il 2010 e del 180% per il 2011. E’ stato inoltre abrogato il comma 8 dell’articolo 77-bis, per il quale le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi conseguenti a operazioni straordinarie poste in essere da queste società qualora quotate sui mercati regolamentati nonché quelle relative alla vendita del patrimonio immobiliare non dovevano essere conteggiate né nella base di calcolo relativa all’esercizio 2007 né dai saldi utili ai fini del Patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti e alla riduzione del debito. Al comma 10 precisa, invece, che restano invariate le previsioni di saldo, di entrata e di spesa degli enti locali che hanno approvato i bilanci di previsione entro il 10 marzo 2009. Le risorse del citato comma 8 sono escluse dalla base di calcolo riferita al 2007 e dai conteggi dei saldi per il 2009. In proposito, il ministero dell’Economia con proprio decreto n. 67496 del 15 giugno 2009, ha stabilito chi aveva approvato il bilancio entro il 10 marzo 2009 le entrate in questione si dovevano detrarre sia dal saldo 2007 che dal saldo 2009 mentre per gli enti che hanno approvato il bilancio dopo il 10 marzo 2009, tali entrate non sono detraibili né dal 2007, né dal 2009. A legislazione vigente per gli anni 2010 e 2011, tutti gli enti devono conteggiare tutte le risorse escluse dal comma 8 sia nella base di calcolo 2007 sia nei saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità.

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LE ENTRATE E LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI STATI DI EMERGENZA – La finanziaria per il 2009, all’articolo 2, comma 41, ha apportato una ulteriore modifica al citato articolo 77-bis, stabilendo che nel saldo finanziario, non dovranno essere considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. Da come è formulata la norma, si deduce che questa detrazione deve essere applicata al saldo di competenza misto relativo al 2007 (cioè a quello che viene preso come base di calcolo), ma anche al saldo conteggiato alla fine dei prossimi esercizi. La norma rimane in vigore anche per il 2010 e per il 2011. Gli enti che beneficeranno di questa esclusione, però, sono tenuti a presentare al dipartimento della Protezione civile entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità interno, distinte per la parte corrente e per la parte in conto capitale. Gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione “un apposito prospetto” contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Per la costruzione di questo prospetto, con riferimento alla parte corrente del bilancio si assumeranno le previsioni contenute nel bilancio stesso, mentre con riferimento ai movimenti di cassa della parte in conto capitale, occorrerà che il responsabile finanziario, unitamente agli altri funzionari responsabili dei settori che seguono le procedure degli investimenti e delle entrate derivanti da alienazioni e da trasferimenti in conto capitale, “stimi” quali saranno le somme che realmente si potranno incassare e le somme che si dovranno pagare nel corso del prossimo triennio con riferimento alle spese in conto capitale. In particolare, il responsabile finanziario dovrà effettuare queste stime con il responsabile dell’ufficio tecnico: funzionario maggiormente coinvolto in questi processi. Nella sostanza, così come è avvenuto per la costruzione del bilancio preventivo degli anni precedenti (e in occasione delle successive variazioni di bilancio), diventerà determinante prevedere l’ammontare delle somme che, nel corso del 2010 e del 2011, l’ente dovrà pagare sul Titolo II della spesa. Questa, infatti, è la voce che avrà una incidenza maggiore sulla costruzione del prospetto. In pratica, occorrerà esaminare tutti i residui passivi sul Titolo II della spesa, cioè tutte le somme stanziate negli anni precedenti per finanziare investimenti e non ancora pagate. Unitamente al responsabile dell’ufficio tecnico, occorrerà valutare quali residui daranno luogo a pagamenti nel corso dell’anno e cercare di fare una programmazione di questi pagamenti, per “stabilire l’ammontare delle “manovre” che si dovranno effettuare sulla parte corrente del bilancio e sul piano degli investimenti”. Si tenga conto che a partire dall’approvazione del Dl 93/2008 è stata sospesa la facoltà degli enti di incrementare le tariffe/aliquote di tutti i tributi di competenza degli enti. Quindi, la valutazione/previsione di questi tecnici, per le quali il responsabile finanziario si assume la responsabilità di dichiararne l’attendibilità, potrà condizionare pesantemente la politica delle entrate e le varie scelte di bilancio.

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I nuovi vincoli contenuti nell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009. Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio (in sostanza nel caso degli enti locali ci si dovrebbe riferire a quanto previsto dall’articolo 191 del Tuel – e ciò non rappresenta una novità) e con le regole della finanza pubblica (nel caso degli enti locali si ritiene che si debba fare riferimento al rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilità – articolo 77bis della legge 133/2008). La violazione di questo obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. Se questa compatibilità non è «accertabile preventivamente», il responsabile finanziario non può dare il proprio parere favorevole alla determina in questione. Per dare questo parere (cioè per acquisire le informazioni necessarie), il responsabile finanziario deve farsi dare, dai dirigenti che sottoscrivono le determinazioni di spesa in conto capitale, gli elementi necessari (cioè le previsioni sui tempi di pagamento). La norma in pratica introduce una sanzione disciplinare amministrativa a carico del responsabile finanziario per la mancata programmazione delle spese in conto capitale. È evidente che tale programmazione non potrà mai essere precisa come le disposizioni in oggetto prevedono, a causa dell’erraticità di questa voce. Nella sostanza queste norme inevitabilmente avranno l’effetto di “rallentare fortemente”, l’avvio di nuovi investimenti.

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L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Con l’applicazione del metodo della competenza mista per determinare i saldi che devono essere rispettati dagli enti, è stata sbloccata la possibilità di applicare l’avanzo di amministrazione (possibilità che, di fatto, era stata inibita con le regole introdotte dalla Finanziaria per il 2007). Allo stato attuale, non ci sono limiti alla applicazione dell’avanzo di amministrazione. Le norme, però, stimolano la destinazione dell’avanzo a finanziare l’estinzione anticipata di prestiti e disincentivano la sua applicazione finalizzata a finanziare l’incremento della spesa corrente o gli investimenti. Infatti, l’applicazione dell’avanzo al finanziamento di investimenti può provocare pagamenti (che spesso si verificano negli anni successivi) di cui si deve tenere conto nel formulare le previsioni del rispetto di vincoli del patto di stabilità.

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Monitoraggio: Il modello da utilizzare per il monitoraggio è quello allegato al decreto 31/7/2009 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 196 del 25 agosto 2009. Questo modello dovrà anche essere usato per la verifica del Patto di stabilità 2009. A tal fine dovrà essere trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato entro il 1° febbraio 2010 (in quanto il 31 gennaio cade in domenica).

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Le regole per gli enti di recente istituzione e per gli enti commissariati – Il comma 4 stabilisce che gli enti commissariati negli anni 2004-2005, anche per una frazione di anno ai sensi dell’articolo 141, Tuel (quando sono state commesse gravi irregolarità, non sia garantito il normale funzionamento o non sia stato approvato il bilancio entro i termini), devono rispettare le regole del Patto di stabilità per l’anno 2009 e seguenti e prendono come base di riferimento il saldo calcolato con il metodo della competenza mista relativo all’anno 2007. La norma prevede che questi enti siano equiparati agli enti con saldo finanziario positivo che hanno rispettato il patto. Gli enti commissariati ai sensi dell’articolo 143 del Tuel (scioglimento conseguente a fenomeni di tipo mafioso) sono soggetti alle regole del patto dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (comma 18). Gli enti che per l’anno 2009 risultano essere commissariati ai sensi dell’articolo 143 del Tuel, devono darne comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato, altrimenti risultano essere soggetti alle regole del patto (comma 14). Pertanto, gli enti locali soggetti a commissariamento sulla base dell’articolo 141 del Tuel, sono comunque soggetti al Patto di stabilità anche se il commissariamento è avvenuto nel 2007, nel 2008 o nel 2009.

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