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Ifel ai Comuni: come ti ‘tutelo’ da un Bilancio

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
26 Gennaio 2010
Economia //

Rimangono confermate le sanzioni per gli enti che non rispettano il patto. I commi 20, 21 e 22 dell’articolo 77-bis, stabiliscono le penali per il mancato rispetto del patto per il periodo 2008-2011. Le penali previste sono le seguenti: a) all’ente inadempiente sono ridotti i contributi ordinari per un importo pari alla differenza, se positiva, tra saldo programmatico e saldo reale, comunque per un importo non superiore al 5% (si veda articolo 2, comma 41 della Legge finanziaria per il 2009); b) è fatto divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale (comma 4, articolo 76 della legge 133/2008). Sono comprese le stabilizzazioni in atto e i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo (ex lavoro interinale). Sono anche vietati i contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del blocco. Dovrebbe essere esclusa anche la mobilità in entrata. Questa norma è applicabile dal 25 giugno 2008, per chi non ha rispettato il patto nel 2007; c) divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; d) divieto di ricorre all’indebitamento per investimenti. Le richieste di mutuo devono essere corredate da attestazione del rispetto del patto nell’anno precedente. Questa norma, nel 2008, non si applica agli enti che non hanno rispettato il patto nel 2007; e) è precisato che queste “penalizzazioni” (obbligo di ridurre la spesa corrente e divieto di assunzione di personale) non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l’anno in cui le misure vengono realizzate; f) riduzione del 30% di indennità e gettoni per gli amministratori a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al mancato rispetto del patto. La riduzione si applica all’ammontare dei compensi risultante alla data del 30 giugno 2008 (articolo 61, comma 10 della legge 133/2008); g) occorre ricordare, inoltre, che il Ccnl 31 luglio 2009, vincola l’incremento del fondo delle risorse decentrate al rispetto del patto di stabilità (e al principio di riduzione di spesa di personale) per il quale, secondo un parere del l’Aran, si deve fare riferimento all’anno 2009.

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I “premi” previsti per gli enti -che rispettano il patto – le percentuali di miglioramento del saldo obiettivo del Patto di stabilità per i prossimi anni sono più vantaggiose o comunque, meno penalizzanti rispetto agli enti che non hanno rispettato il patto nel 2007 (articolo 77-bis, comma 3, della legge 133/2008); gli enti che hanno rispettato il Patto di stabilità nell’ultimo triennio è prevista la possibilità di derogare alle norme che impongono di perseguire la riduzione delle spese di personale (articolo 3, comma 120, della legge 244/2007); un’altra agevolazione è quella che consente la possibilità di incrementare il fondo per la contrattazione decentrata a chi ha rispettato il Patto di stabilità; il comma 23 dell’articolo 77-bis, stabilisce, inoltre, che qualora il comparto delle autonomie locali raggiunga l’obiettivo assegnato, gli enti virtuosi, cioè quelli che hanno rispettato il patto, nell’anno successivo, non computano nel saldo, tra le spese rilevanti ai fini del patto, un importo pari al 70% della differenza registrata nell’anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al Patto di stabilità e l’obiettivo programmatico assegnato. La ripartizione è previsto che venga effettuata tramite uno specifico Dm dell’economia, che provvederà ad assegnarla a ciascun ente. Il decreto relativo all’anno 2009 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» – Serie Generale n. 14 del 19-1-2010

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Considerazioni sugli effetti che le regole del Patto i stabilità interno avranno sulle politiche di bilancio degli enti locali. Consigli Ifel: “occorre gestire la chiusura del bilancio 2009 con l’intento che l’esercizio si chiuda in pareggio. Nel contempo, occorre anche cercare di rispettare i saldi previsti dal Patto di stabilità; occorre gestire la chiusura dell’esercizio 2009 cercando di evitare di chiuderlo facendo registrare saldi di competenza mista molto migliorativi rispetto a quelli previsti dalle norme per il 2009. Sarebbero “economie sprecate”. Infatti questo risultato positivo non è utilizzabile nel 2010; sempre con riferimento all’esercizio 2009 e in specifico alla competenza, occorre, dopo avere rispettato i vincoli di cui sopra, cercare di impegnare (e mantenere a residuo) il più possibile sulla spesa corrente. Occorre anche cercare di accertare il meno possibile sulle entrate correnti. Ciò, con l’intento di dovere prevedere e impegnare meno sull’esercizio 2010. Ovviamente, è conveniente cercare (con riferimento alle entrate correnti) di rinviare gli accertamenti dall’esercizio 2009 a quello successivo. Avendo sempre presente di rispettare il saldo 2009, conviene cercare di pagare il più possibile sul Titolo II della spesa. Queste indicazioni debbono comunque sempre essere applicate nel rispetto dei principi contabili elaborati dall’osservatorio per la finanza locale; in linea di massima è conveniente cercare di contenere l’avanzo di amministrazione. Salvo che non si abbia già chiaro un investimento specifico da finanziare con questa modalità o salvo che non si intenda creare le condizioni per estinguere mutui; nel caso si preveda di contrarre mutui nel corso del 2010 e anni seguenti, occorrerà tenerne conto in relazione ai futuri pagamenti da effettuarsi sulle spese in conto capitale. In questi casi si ritiene opportuno, fin dal momento in cui si contrae il mutuo in questione, adeguare il prospetto che deve essere allegato al bilancio per l’attestazione del rispetto dei saldi del patto. Questo prospetto dovrà essere compilato già tenendo conto del miglioramento del saldo previsto per i prossimi anni dalle regole fissate dalla legge 133/2008; l’esternalizzazione di servizi (anche privi di rilevanza economica) sembra rimanere comunque, per tutti, una strada per avere meno problemi nel rispettare queste regole, un processo collegato anche alla applicazione del “principio di sussidiarietà” sancito dal Trattato dell’Unione europea, è previsto dall’articolo 118 della Costituzione (gli enti locali «favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà») e dall’articolo 3 del Tuel; I soggetti «affidatari diretti di servizi pubblici locali», nonché le società strumentali degli enti, saranno assoggettati al Patto di stabilità interno. La norma si riferisce in particolare agli affidamenti diretti della gestione del servizio dello smaltimento dei rifiuti, del servizio idrico integrato, del trasporto pubblico, della gestione dell’energia elettrica e del gas. Questa norma prevede, inoltre, che queste società, le società in house e le società a partecipazione mista pubblica e privata, osservino le procedure a evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e per l’assunzione di personale. Pertanto, se l’esternalizzazione avviene senza gara, ai fini del patto, i vantaggi forse vengono meno; anche per gli investimenti sembra fortemente stimolata la creazione di soluzioni in base alle quali la stazione appaltante dei lavori sia un soggetto esterno all’ente (in questo caso infatti non si ha più il problema di gestire i “pagamenti” in relazione agli “incassi”, rimanendo all’interno dei vari limiti). In particolare ci si riferisce alle seguenti possibilità: opere di urbanizzazione realizzate dai privati in convenzione. Queste, sulla base del punto 162 del Principio contabile n. 3 elaborato dall’osservatorio per la finanza locale, non vanno rilevate in contabilità finanziaria, ma solo nello stato del patrimonio e in contabilità economica per gli ammortamenti; b) investimenti realizzati da società di capitali a cui è stata affidata la gestione di servizi a rilevanza economica (società a cui è stata conferita la proprietà di beni dell’ente) e non.
Per gli investimenti: a) sulla base anche di quanto stabilito dall’articolo 58 della legge 133/2008, risulta fortemente incentivata e facilitata l’alienazione di patrimonio (beni immobili e partecipazioni azionarie), destinando queste risorse o alla estinzione di mutui, o a finanziare investimenti. In questo modo si riducono le spese per interessi e si migliora il saldo; b) anche il ricorso alla finanza di progetto e alla concessione di costruzione e gestione risulta molto conveniente ai fini del rispetto del Patto di stabilità; c) occorre anche verificare la praticabilità e la convenienza del leasing (commi 907 e seguenti della legge 296/2006); – anche la gestione associata di servizi, nel caso consenta economie di spesa, dovrebbe essere incentivata; – in ogni caso, è evidente che la gestione dei pagamenti sul Titolo II (competenza e residui) e degli incassi sul Titolo IV (competenza e residui) costituirà, nel 2010 (e seguenti), il problema principale per rispettare il Patto di stabilità. Occorre fare programmazioni precise. Questa programmazione dovrà essere monitorata mese per mese informando in modo specifico la giunta, la quale, sulla base della situazione risultante, potrà impartire ai vari uffici direttive gestionali finalizzate al rispetto del patto. In particolare occorre coinvolgere e responsabilizzare gli uffici tecnici fin dai primi mesi dell’esercizio finanziario, evitando di dovere affrontare i problemi negli ultimi mesi dell’anno.

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9.Altre suggerimenti pratici per la gestione del bilancio 2010:– essendo bloccata la possibilità di incrementare i tributi, non possono nemmeno essere modificate la Tosap e l’imposta di pubblicità. Però le norme in vigore (articoli 62 e 63 del Dlgs 446/1997) consentono di trasformare questi tributi in canoni di concessione. Ne consegue che è possibile deliberare la trasformazione di questi tributi in canoni di concessione. Dopo di che l’ente è libero di adottare il valore del canone che ritiene congrui, incrementando, nella sostanza, il livello dell’entrata; – è necessario “pretendere” più utili dalle società partecipate. Ciò può avvenire anche dando indicazioni affinché queste società realizzino operazioni di tipo straordinario (ad esempio: alienazione di beni non finalizzati alla loro attività istituzionali). È necessario anche cercare di ridurre gli eventuali contributi alle società partecipate; – procedere alla alienazione di beni patrimoniali (vedi articolo 58 della legge 133/2008). In proposito si rammenta che nel programmare le alienazioni patrimoniali, occorre porre particolare attenzione a fare in modo che i flussi di cassa in entrata che ne conseguono, siano “coordinati” con i flussi di cassa in uscita. Infatti, in passato, presso molti enti che hanno realizzato alienazioni e incassi per valori molto consistenti senza avere cura di rapportali ai pagamenti, si sono verificati squilibri che a volte li hanno messi in condizione di non rispettare i vincoli del patto. Inoltre, ancora, occorre ricordare che se in un anno viene incassata una somma “eccessiva” rispetto alle esigenze, questa, ai fini del Patto di stabilità, rappresenta una somma “sprecata” in quanto non può essere recuperata l’anno successivo; – utilizzare con efficacia le possibilità della “tesoreria mista” (articolo 77-quater della legge 133/2008). Gestire la cassa con più oculatezza, tenendo conto, nelle analisi di convenienza, che gli interessi ricavati dai BoT sono soggetti al 12,5% di imposta, mentre gli interessi sul conto corrente bancario, sono soggetti al 27% di imposta; estinguere mutui; ;ricordarsi di valutare l’opzione Irap per le attività commerciali. Cioè, occorre valutare la convenienza dell’opzione, relativamente ai servizi aventi natura commerciale, di pagare l’Irap avvalendosi del «metodo della produzione netta» e non del «metodo retributivo»; ridurre il ricorso alla contrazione di mutui. Fare attenzione all’impatto che la contrazione dei mutui ha sulla cassa dei prossimi anni; – curare con grande attenzione la gestione dei residui; a) con riferimento ai residui attivi di parte corrente, se esistono dubbi sulla loro esigibilità, conviene cancellarli (dichiararli di dubbia esigibilità) e, eventualmente, nel caso vengano incassati, accertarli e incassarli sull’esercizio in corso. Ai fini del patto questa soluzione è conveniente; b) seguire con molta cura la riscossione dei residui attivi sul Titolo IV; c) con riferimento ai residui passivi di parte corrente, conviene “cancellarli” con grande prudenza; ai fini del patto è conveniente (tenendo comunque anche conto dei principi contabili) liquidare più possibile sui residui passivi; con riferimento ai residui di spesa in conto capitale è indispensabile tenerli sotto controllo (unitamente al responsabile del settore tecnico) in modo sistematico. Le considerazione che sono state svolte intendono dare un contributo alle riflessioni che sono indotte dalle nuove regole del patto di stabilità. È evidente, infatti, che i vincoli sono tali da condizionare fortemente (spesso in modo drammatico) le politiche di bilancio degli enti, non solo per il 2010, ma anche per gli anni successivi. Si ritiene opportuno comprendere i nuovi meccanismi che regolano la finanza locale al fine di adeguare le proprie politiche di bilancio.

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PUNTI CRITICI (schema riassuntivo da Sole 24 ORE):
Alienazioni: è stato abolito lo sconto per le alienazioni patrimoniali e societarie, che potevano essere escluse dalla base di calcolo 2007, mentre oggi alzano automaticamente gli obiettivi; Aree edificabili: va valutata la possibilità di aumentare i valori di riferimentfo Ici delle aree edificabili; nei limiti di manovra concessi dalla tariffe regionali; Ex rurali: ultimi rimborsi per la mancata Ici sugli ex rurale. Dopo l’acconto dell’80% appena disposto, bisogna iscrivere a residuo attivo il 20% mancante; responsabilità: rischio blocco per gli investimenti per la norma che sanziona chi firma atti di spesa non del tutto compatibili con i vincoli di finanza pubblica; Ici abitazione principale: rimborsi ancora incompleti per il mancato gettito 2008, e per il futuro gli indennizzi non tengono ancora conto dell’incremento della base imponibile.

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