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Lavoratore si laurea, nessun obbligo per mansioni superiori

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2013
Casi e Sentenze //

Lavoro donne (statoquotidiano - Ph: investireoggi)
Roma – LA Suprema Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che il possesso del titolo di laurea non obbliga il datore di lavoro ad assegnare al proprio lavoratore subordinato, che successivamente si sia laureato, mansioni lavorative superiori a quella precedentemente espletate ( così Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 9240 del 17 Aprile 2013.)

Il caso sottoposto al veglio degli Ermellini vedeva un dipendente della Regione Campania agire avverso il proprio datore di lavoro, contestando il mancato riconoscimento di adeguata posizione lavorativa, la quale non sarebbe risultata rapportata alle qualifiche professionali dallo stesso possedute.

In primo grado il Tribunale, ex art. 2043 cod. civ., aveva riconosciuto la lesione subita dal lavoratore e aveva condannato la Regione al risarcimento del danno. In appello tuttavia tale statuizione era stata integralmente riformata, avendo il giudice di secondo grado accolto in toto le doglianze presentate dalla Regione Campania. Era , pertanto, ricorso avverso tale sentenza in Cassazione il dipendente.

Partendo dalla nozione di responsabilità extracontrattuale, la Suprema Corte ha affermato come, ai fini della prova della colpa della resistente o dell’antigiuridicità del fatto dalla stessa posta in essere, non rilevi la circostanza che il ricorrente sia in possesso di diploma di laurea.

Tale qualifica non può obbligare il datore di lavoro ad assegnare al dipendente mansioni differenti rispetto a quelle contrattualmente previste, nè conferirgli in automatico un grado superiore rispetto a quello previsto nel bando di concorso e ribadito in sede di accordo contrattuale. Sostiene la Corte che “la qualifica accademica non può estendere il diritto all’inquadramento lavorativo al di là di quello contrattualmente previsto”, respingendo la pretesa del lavoratore ricorrente.

(A cura dell’avv. Eugenio Gargiulo)

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