Roma. “La versione alternativa sostenuta dall’imputato, circa l’accidentalità del fatto, — pur se sostenuta dalla consulenza espletata su incarico della difesa (con giudizio che, comunque, non può che essere di mera compatibilità) — aveva trovato sicura smentita nella riferita e descritta condotta come riferita dai due testi oculari, la cui eventuale prossimità amicale con la persona offesa non è di per sé idonea ad inficiarne l’attendibilità“.
Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inamissibile il ricorso proposto da un 65enne di Deliceto, Spano Francesco, contro una sentenza del maggio 2018 della Corte di Appello di Bari, con la quale l’uomo era stato ritenuto “colpevole del delitto di cui agli artt. 582, 583 e 585 cod. pen. contestatigli, per avere, I’ll novembre 2012, cagionato lesioni personali gravi, ed aggravate dall’uso di un’arma, a L.D.B. esplodendogli contro un colpo d’arma da fuoco, con un fucile da caccia, provocandogli una malattia della durata superiore a quaranta giorni e l’indebolimento permanente della funzione contenitiva e protettiva della parete toracica“.
“La Corte territoriale aveva osservato come le ricostruzioni offerte dalla persona offesa e dai testi oculari del fatto (..) coincidessero sulla riferita dinamica”.
“I due, l’imputato (..) e la persona offesa (..), avevano iniziato a discutere (l’imputato aveva affermato che non si poteva cacciare in quella zona, e la persona offesa aveva ribattuto che non vi erano, invece, limiti) e poi, giratisi entrambi per allontanarsi, il solo imputato si era nuovamente voltato ed aveva esploso un colpo di fucile in direzione della persona offesa. Il consulente di parte civile, alla luce delle emergenze fattuali e dichiarative, affermava la compatibilità dei dati raccolti con la ricostruzione operata dalla persona offesa e dai testimoni.
“Tali complessive emergenze che non potevano essere smentite dalla relazione consulenziale redatta nell’interesse dell’imputato, volta ad accreditare la sua, alternativa, versione dei fatti, l’esplosione accidentale del colpo d’arma da fuoco”.