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Inail: docente aggredito va sempre risarcito

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Luglio 2012
Casi e Sentenze //

(image: lasquola.com)
SE un docente viene aggredito da un alunno e riporta gravi lesioni, l`Inail deve sempre indennizzarlo. Ai fini del diritto all`indennizzo, infatti ciò che conta è che il danno riportato dal lavoratore sia ricollegabile, anche non direttamente, all`attività lavorativa. E ciò vale anche se non si tratta di un proprio alunno e ín quel momento il docente non stia facendo lezione, ma si stia limitando alla mera presenza a scuola e all`espletamento della prestazione generica di sorveglianza. E quanto si evince da una sentenza della sezione lavoro della Corte di cassazione depositata il 23 luglio scorso (12779). I fatti risalgono al 2001 ed hanno come protagonista un insegnante di laboratorio tecnico in servizio presso un istituto professionale. Ed erano avvenuti mentre l`insegnante, in adempimento dei suoi doveri di sorveglianza, si trovava nel cortile scolastico intento a visionare una partita di pallamano tra scuole di diversi istituti. In tale occasione il docente si era avvicinato a un ex alunno, che in precedenza nel corso della mattina lo aveva insultato nella strada pubblica. E tra i due era nata un`accesa discussione ben presto sfociata in una vera e propria colluttazione, in esito alla quale il docente aveva riportato gravi lesioni.

In particolare, il docente aveva riportato un trauma cranio facciale, una frattura scomposta delle ossa nasali, una frattura dentale e una sindrome ansioso depressiva. Che lo avevano costretto ad un periodo di inabilità temporanea assoluta di circa un anno e postumi permanenti comportanti un danno biologico pari al 65%. Dopo avere chiesto invano all`amministrazione di essere indennizzato per le lesioni subite, il docente si era risolto ad esperire l`azione giudiziale. Ma aveva perso sia in I che in II grado. Secondo i giudici di merito, infatti, í danni non erano eziologicamente riconducibili alla sua attività lavorative e, quindi, gli avevano negato il risarcimento. Di qui il ricorso per cassazione, che si è risolto in suo favore, con la cassazione della sentenza della Corte d`appello ed il rinvio ad altra sezione. La Cassazione ha spiegato che, ai fini dell`indennizzabilità dell`infortunio subito dall`assicurato, per «oècasìone dí lavoro» devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio – economiche, in cui l`attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall`apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore.[.]

(Fonte: ITALIA OGGI – di: ANTIMO DI GERONIMO)

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