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Le parafarmacie possono legittimamente adottare una croce blu sull’insegna

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Settembre 2012
Casi e Sentenze // Manfredonia //

Croce blu parmafarmacia (sb-stg)
Roma – LE parafarmacie (una da raccolta dati, quella presente a Manfredonia, ndr) possono dotarsi dell’insegna a forma di croce, purché la stessa risulti di colore diverso dal verde, affinché i cittadini/utenti non le confondano con le farmacie vere e proprie.

Lo ha affermato il Tar Lazio, con la recente sentenza 7697/12, con la quale ha evidenziato come l’uso della croce verde sia riservato solo alle farmacie che operano all’interno del sistema sanitario nazionale, in modo da essere immediatamente riconoscibili dagli utenti, per le strade, in caso di necessità. Il Tribunale amministrativo laziale ha , così, inteso accogliere il ricorso di alcuni “farmacisti“, che, nell’attivare una “Parafarmacia” in una strada della capitale, si erano visti “negare”, all’Amministrazione “capitolina”, il nulla osta per una insegna nei termini suindicati (Croce Blu).

La Magistratura amministrativa ha precisato che l’art. 5 decreto l.vo 153/2009 ha stabilito, chiaramente che “al fine di consentire” ai cittadina una immediata identificazione delle Farmacie operanti nell’ambito del Servizio Sanitario nazionale, l’uso della denominazione Farmacia e della Croce di colore Verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle Farmacie aperte al pubblico e alle Farmacie ospedaliere”, sicchè dal descritto corpus normativo, aggiunge il TAR, “è vietato l’utilizzo di denominazioni e simboli che siano potenzialmente idonei ad indurre i consumatori in equivoco circa la natura di Farmacia dell’esercizio e che deve ritenersi senz’altro tale il contestuale utilizzo della denominazione Farmacia e della Croce di colore verde“.

Sicchè, e conseguentemente a tanto, l’utilizzo della denominazione parafarmacia e di una croce di diverso colore, con il colore blu, non è vietato dalle fonti normative e non ingenera alcuna confusione nei consumatori, ai fini della individuazione dell’esatta tipologia di servizio. E, conclusivamente, una croce non il led, di colore verde, può essere legittimamente apposta, lungo le strade, al fine della identificazione della Parafarmacia.

In sintesi, i Comuni non possono, dunque, vietare alle parafarmacie di utilizzare il simbolo crociato, purché lo stesso sia di colore diverso dal verde. Nel caso invece contrario, ovvero di violazione del divieto da parte della parafarmacia, deve essere il Comune a farsi carico di ordinare la rimozione del segno illegittimo, sia in virtù del dovere di vigilanza che spetta all’ente (tenuto a verificare la regolare attuazione dell’autorizzazione rilasciata all’esercizio dell’attività), sia in forza del dovere spettante all’amministrazione comunale di reprimere tutte le forme di abusivismo nell’utilizzo di impianti pubblicitari.

(A cura dell’avvocato Eugenio Gargiulo)

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