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Legittima la diffusione nei locali di “musica libera”, esente da SIAE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Ottobre 2012
Casi e Sentenze //

Testo Musica (st)
GLI autori musicali , in un mercato discografico come quello di oggi, dove non valgono più le vecchie regole e le vendite dei supporti materiali sono in drastico calo, hanno così compreso che, in questa nuova era della comunicazione, la vera forza dell’artista non sta nel vendere un prodotto in più, ma nel farsi conoscere, nel condividere essi stessi le proprie opere, senza dover aspettare che siano gli altri a farlo di nascosto , poiché tanto, prima o poi, lo faranno lo stesso e, quindi, non ha neanche senso conservare prerogative su un beni di fatto “fuori commercio”.

Si stanno così sviluppando nuove forme contrattuali con cui gli autori mettono a disposizione del mercato le opere. Le più importanti sono le licenze Creative Commons che, in contrapposizione ai classici diritti d’autore (“All right reserved”), consentono di conservare (non la piena proprietà intellettuale, ma
solo) alcune specifiche prerogative (“some right reserved”). Si tratta di prerogative che permettono da un lato la libera circolazione e condivisione dell’opera, garantendo all’artista l’uscita dall’anonimato; dall’altro mantengono comunque vivo il legame tra prodotto e produttore.


Del resto, la nuova cultura del “remix” ha compreso che nessuna arte parte autonomamente, ma raccoglie sempre il testimone di altre opere e da esse ri- parte. Per cui, gli artisti, condividendo tra loro le opere, hanno anche più possibilità di raccogliere ispirazioni.
I vantaggi di questo sistema si riversano anche e soprattutto per i gestori di locali, di negozi, di attività ricreative di ogni genere.

Poniamo che un organizzatore di eventi (ma il caso può essere anche quello di un semplice imprenditore che abbia un negozio) voglia diffondere, all’interno del proprio locale, musica suonata solo con licenze Creative Commons. In questo caso egli non è obbligato a segnalare l’evento alla SIAE, pagando i relativi diritti. Infatti i creatori delle opere che verranno utilizzate non hanno affidato la gestione dei loro diritti alla “collecting society”. È bene tuttavia accertarsi che l’autore abbia rilasciato l’opera con licenza Creative Commons che consenta l’uso commerciale della stessa e, insieme all’utilizzo, eventualmente anche i diritti connessi di riproduzione. In tal caso bisognerà corrispondere solo la “tassa sul pubblico spettacolo” in caso di performance dal vivo.

Come comportarsi però per evitare guai con gli ispettori della SIAE? Ci sono due alternative (così come suggerite dalla stessa Società degli Autori ed Editori). E in nessuno dei due casi si sarà tenuti al pagamento di “royalties” alla SIAE.

1. L’organizzatore può segnalare l’evento alle SIAE, richiedendo al locale ufficio della SIAE un “permesso Spettacoli e Intrattenimenti” per la pubblica esecuzione delle opere musicali. In tal caso egli deve lasciare un deposito cauzionale e compilare, prima dell’esecuzione o immediatamente dopo, il programma musicale della serata (c.d. borderò). In tale elenco viene riportatala la distinta dei brani eseguiti dal vivo o con strumenti meccanici (lettori cd). L’organizzatore potrà quindi utilizzare il “borderò” per dimostrare – qualora sopravvengano eventuali controlli – che nessuna opera amministrata dalla SIAE è stata eseguita nel corso della serata, al termine della quale farà richiesta di restituzione del deposito cauzionale.


2. L’organizzatore però non è necessariamente tenuto a richiedere il permesso e a compilare il borderò, in quanto le opere musicali eseguite nel corso della serata non appartengono al repertorio amministrato dalla SIAE. Così egli potrebbe astenersi dal denunciare l’evento alla SIAE. In tal caso, se nel corso dell’evento avrà luogo un controllo, sarà l’incaricato SIAE a dover provare (registrando la serata, richiedendo informazioni, ecc.) che i brani eseguiti durante l’evento appartenevano al repertorio amministrato dalla “collecting society”.


Dal nuovo mercato delle licenze Creative Commons nascono anche nuove offerte commerciali di aziende che, senza violare il monopolio SIAE, mettono in vendita opere con licenze libere, ma a prezzi assai concorrenziali. Uno di questi è Jamendo. Si tratta di una piattaforma da cui si può scaricare musica grazie alle licenze Creative Commons. Così è anche possibile diffondere negli ambienti tale musica, in piena legalità, senza pagare licenze alla SIAE. Gli autori che, infatti, si sono iscritti su Jamendo hanno deciso di non incaricare la SIAE – o le sorelle europee – di intermediare per loro nella raccolta dei diritti d’
autore.

La musica scaricata da Jamendo può essere utilizzata per due scopi:
a) un uso personale di semplice ascolto e, in tal caso, il download è gratuito;
b) per fini commerciali (v. pubblicità, cinema, televisione, documentari, sonorizzazione di siti web, ecc.); in tal caso il download è a pagamento e la royaltee serve per remunerare gli artisti.


Gli artisti si rivolgono a Jamendo per farsi conoscere: proprio nell’ottica secondo cui il mercato tradizionale è ormai saturato dal grande business, che non lascia spazio al piccolo autore sconosciuto.

(A cura dell’Avv. Eugenio Gargiulo)

1 commenti su "Legittima la diffusione nei locali di “musica libera”, esente da SIAE"

  1. Avvocato,

    questa frase è incorretta
    “È bene tuttavia accertarsi che l’autore abbia rilasciato l’opera con licenza Creative Commons”

    ci sono varie collecting society che consentono ai proprio associati di licenziare i brani con creative commons contemporaneamente all’iscrizione presso la collecting stessa.

    l’unica garanzia quindi è la certezza che il brano non sia iscritto a SIAE (ne direttamente, ne indirettamente attraverso gli accordi di reciprocità).
    è per questo che l’esercente deve accertarsi della provenienza e proprietà dei brani o affidarsi ad intermediari che garantiscono per le opere e contro eventuali rivendicazioni di terze parti.

    saluti,

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