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Al portinaio notturno va riconosciuto “stress da lavoro”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Ottobre 2012
Casi e Sentenze //

Roma – LA Suprema Corte ha stabilito che il lavoratore, sottoposto a un orario stressante, ha diritto essere risarcito se dalla sua condizione lavorativa deriva un danno alla salute. È quanto ha affermato la sezione lavoro della Corte di Cassazione con la recente sentenza 18211/2012, in cui gli ermellini fanno anche notare che il danno deve essere riconosciuto anche se il lavoratore non aveva mai fatto rivendicazioni durante il rapporto di lavoro.

Come evidenziato in sentenza, in base al principio della “ragionevolezza”, l’orario di lavoro deve rispettare i limiti della tutela del diritto alla salute. Il fatto, sottoposto al vaglio dei magistrati di Piazza Cavour , riguardava un portiere che per 23 anni aveva lavorato presso una società. L’uomo era stato sottoposto ad un orario di lavoro stressante ed aveva riportato una sindrome nevrotico ansiosa da stress.

La Suprema corte, dando ragione al lavoratore, ha convalidato una condanna della società datrice di lavoro ad un risarcimento di €. 25.000 per il danno biologico subito. Nel caso di specie, l’azienda aveva fissato un orario di lavoro che andava dalle 21 alle nove del mattino. Il portiere aveva chiesto di essere spostato ad un orario diurno ma la società lo aveva licenziato sostenendo che c’erano già altri due portieri che svolgevano il turno di giorno.

In primo grado di giudizio il giudice del lavoro, pur avendo dichiarato legittimo il licenziamento, aveva, però, condannato la società a risarcire il danno da stress lavorativo. Medesima decisione veniva adottata dalla Corte d’Appello che aveva anche riconosciuto una somma ulteriore per differenze retributive.

La società, datore di lavoro, aveva quindi portato il caso dinanzi alla Suprema Corte, deducendo che la prestazione di un portiere non poteva essere considerata usurante per la sua peculiarità che prevede lunghe pause di inattività. Una tesi questa che non ha fatto breccia nei giudici di Piazza Cavour, che hanno respinto il ricorso rimarcando come l’orario di lavoro debba rispettare i limiti della tutela del diritto alla salute e che tale principio “si applica anche alle mansioni discontinue o di semplice attesa”.

(A cura dell’avv. Eugenio Gargiulo)

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