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Spostamento di mobili la mattina presto, non è reato

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Febbraio 2013
Casi e Sentenze // Manfredonia //

Condominio (St)
Manfredonia/Foggia – RUMORI in condominio: solo se la molestia è percepita da tante persone può scattare la tutela penale; altrimenti non resta che agire per il solo risarcimento del danno civile. Si commette il reato di disturbo della quiete pubblica (art. 659 cod. pen ) nel caso in cui i rumori, prodotti dal condomino, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano l’attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da disturbare una pluralità indeterminata di persone e non solo i vicini del piano di sotto o di sopra. Infatti, la norma tutela la quiete “pubblica” e non solo quella di singoli soggetti che denuncino la rumorosità altrui.

Sulla base di questo principio di diritto, la Cassazione , con una recente sentenza, ha ritenuto non colpevole una persona accusata di spostare puntualmente i propri mobili in primissima mattina. (così Cass. sent. n. 6546 del 11.02.2013.) L’attività del disturbatore, infatti, per essere considerata penalmente illecita, deve , in primo luogo, essere superiore alla normale tollerabilità; ed in seconda battuta, deve turbare la quiete di una parte notevole degli abitanti dell’edificio o di quelli degli stabili vicini. Solo nel caso in cui si verifichino entrambe le suddette circostanze oggettive può, quindi, dirsi turbata la quiete pubblica.

Se invece la molestia è solo nei confronti dei condomini degli appartamenti superiori o inferiori, questi ultimi potranno far valere le loro ragioni solo con la normale azione civile per ottenere il risarcimento del danno (se sussistente), ma non con l’azione penale.

(A cura dell’avv. Eugenio Gargiulo)

1 commenti su "Spostamento di mobili la mattina presto, non è reato"

  1. Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

    L’avv. E. Gargiulo chiarisce le modalità per poter affiggere lecitamente una targa di un’azienda o di uno studio professionistico sulla facciata del palazzo condominiale!

    Il singolo condomino può utilizzare la facciata del palazzo condominiale per l’affissione di targhe e insegne a condizione che tale utilizzo non impedisca agli altri condomini un uguale godimento di quel bene e non modifichi l’uso cui la facciata è destinata (Art. 1102 cod. civ). In altre parole, il professionista o l’azienda che voglia fissare una targa sulla facciata può farlo, purché consenta agli altri un pari diritto (cosa che, per esempio, non si avrebbe in caso di insegna particolarmente grande) e non pregiudichi, per esempio, la visibilità del citofono.

    È inoltre necessario che l’affissione non comprometta la stabilità e la sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico (Trib. Roma, sent. n. 6130 del 23.03.2011) . L’affissione di una targa rientra tra le attività consentite al singolo condomino, nel rispetto dei suddetti requisiti, e corrisponde a una delle possibili utilizzazioni della facciata. (Cass., sent. n. 6229 del 24.10.1986. Così anche Pretura di Trani, 25.07.1989)

    L’apposizione di una targa difficilmente influisce sulla stabilità e la sicurezza del fabbricato mentre è più probabile un’alterazione del decoro architettonico se l’intervento effettuato dal singolo non avvenga nel rispetto dello stile architettonico dell’edificio.

    Non è necessario richiedere un’autorizzazione all’assemblea condominiale per l’affissione di un’insegna o una targa (Cass., sent. n. 4408 del 23.07.1979). Tuttavia, i condomini, tramite regolamento condominiale di tipo contrattuale, possono porre delle limitazioni all’esercizio del diritto di proprietà sulle parti comuni dell’edificio: possono perciò vietare l’apposizione di insegne, targhe e simili sui muri perimetrali comuni o rendere necessario il consenso dell’assemblea condominiale . (Cass., sent. n. 9311 del 3.09.1993)

    L’apposizione di targhe e simili non può essere invece assoggettato a divieto o subordinato al consenso dell’amministratore (Cass. sent. n. 12298 del 21.08.2003). Se, però, il regolamento di condominio prescrive particolari regole per detta affissione (per esempio, prevede che le targhe non possano superare una certa grandezza o che debbano essere collocate in uno spazio preciso della facciata), l’amministratore ha facoltà di chiederne al singolo condomino la rimozione, in presenza di una violazione di tali regole.

    Ove non sia escluso dal contratto di locazione, anche l’inquilino in affitto può apporre sul muro condominiale dell’edificio targhe o insegne rivolte a pubblicizzare la sua attività commerciale o professionale svolta nell’immobile che ha in locazione. Difatti, il conduttore e il proprietario dell’appartamento hanno lo stesso potere di utilizzare le parti comuni dell’edificio.
    Foggia, 19 marzo 2014 Avv. Eugenio Gargiulo

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