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Assicurazione scaduta da 15 giorni, circolare: nessuna contravvenzione

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Febbraio 2013
Casi e Sentenze // Manfredonia //

(st@ - archivio)
Foggia – NON va “contravvenzionato” chi guida con l’ assicurazione scaduta da non più di 15 giorni! E’ possibile circolare con l’auto anche con la polizza RCA scaduta da non più di 15 giorni senza rischio di subire contravvenzioni. A chiarirlo è una circolare del Ministero degli Interni.

Per farla breve, chi circola con la polizza RCA scaduta da non oltre 15 giorni non può essere multato per mancata copertura assicurativa. Ciò vale ormai per tutti gli automobilisti. Lo ha precisato il Ministero dell’Interno, che è tornato a chiarire le novità introdotte di recente in materia di assicurazioni auto. (art. 22 del d.l. n. 179/2012.)

Oggi, i contratti con le assicurazioni possono durare massimo un anno e, alla scadenza, non si rinnovano più automaticamente come era un tempo. Pertanto è necessario che l’assicurato torni in agenzia e firmare una nuova polizza.

La compagnia, dal canto suo, deve avvisare il contraente della scadenza del contratto almeno 30 giorni prima della scadenza medesima e, allo stesso tempo, deve mantenere valida la garanzia prestata con la precedente assicurazione fino all’effettivo rinnovo della nuova polizza, ossia fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.

Pertanto, il conducente che sia in attesa di sottoscrivere un altro contratto di RCA, potrà, durante questo periodo, continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti, senza timore di incorrere in sanzioni amministrative.

Questa novità, come si diceva,vale ormai per tutti i conducenti. La precedente disciplina, invece, imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva: così l’agente di polizia doveva elevare la contravvenzione, in caso di mancata copertura assicurativa, se vi era stata la disdetta del contratto o comunque se il contratto non prevedeva la proroga automatica della polizza dopo lo scadere dell’anno.

(A cura dell’Avv. Eugenio Gargiulo)

2 commenti su "Assicurazione scaduta da 15 giorni, circolare: nessuna contravvenzione"

  1. Comunque una multa di 41,00 euro più l’obbligo di mostrare successivamente i documenti c’è lo stesso, a cui si aggiunge una multa di 419,00 euro per la mancata esibizione degli stessi.

  2. Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

    Il “cliente” ha diritto al risarcimento automatico se le assicurazioni fanno “cartello”!

    Nel caso in cui la compagnia di assicurazione sia stata sanzionata, per aver fatto “cartello”, tenendo ingiustificatamente alti i prezzi delle polizze, i clienti possono rivalersi per danni contando su una presunzione legale favorevole. Spetta infatti alla società assicuratrice dimostrare che l’aumento contrattuale è dipeso da fatti estranei al “cartello”.

    In tal modo, con la recente sentenza 5327/13, depositata il 4 marzo 2013, la Sesta sezione civile della Cassazione torna, a distanza di due anni, sui diritti del consumatore nel caso di “illecita intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dal professionista”, per ribadire l’allargamento della tutela della parte contrattuale più debole.

    Il caso portato a processo da un automobilista napoletano riguardava le polizze del 1998/99, precedenti quindi all’istruttoria dell’Antitrust 8564/2000, che aveva sanzionato le intese di cartello di una quarantina di imprese, infliggendo multe per centinaia di milioni di euro. L’uomo aveva chiesto al tribunale campano di accertare, e quindi di quantificare, il danno patito per gli ingiustificati incrementi di prezzo ma la Corte d’appello aveva respinto la domanda.

    Una sentenza illegittima questa, scrive oggi la Cassazione, per aver ignorato una serie di principi ormai consolidati. A partire dal fatto che un provvedimento dell’Antitrust – come in questo caso – ha il rango di “prova privilegiata”, che opera automaticamente a favore dell’assicurato se il professionista (cioè l’assicuratore) non fornisce adeguata “prova contraria”.

    Pertanto l’assicurato ha diritto di “avvalersi della presunzione che il premio corrisposto sia stato superiore al dovuto per effetto del comportamento collusivo della compagnia”. E per vincere la presunzione sfavorevole, l’assicuratore dal canto suo dovrà dimostrare che l’aumento del prezzo era stato “ad personam” (cioè per un cliente molto “sinistroso”), o correlato a prestazioni di copertura aggiuntive, o addirittura anche dovuto a particolari difficoltà economiche dell’impresa stessa.

    Resta fermo il principio, inderogabile, che le cause di interruzione del nesso di causalità (rispetto all’aumento di prezzo dovuto alla sola presenza del “cartello”) devono poi essere adeguatamente e puntualmente dimostrate a processo, pena la vittoria “automatica” dell’automobilista!
    Foggia 7 marzo 2013 Avv. Eugenio Gargiulo

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