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Manfredonia, perseguitava la moglie: arrestato disoccupato

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
12 Ottobre 2009
Manfredonia //

via Michelangelo-manfredoniaManfredonia – ARRESTATO un disoccupato locale, il 37enne Michele Marinaro, accusato del reato di stalking (art.612 bis c.p)  a danno di una signora di Manfredonia, ex consorte dell’uomo. Dalla separazione tra i due ex coniugi diverse sarebbero state infatti le minacce rivolte da Marinaro alla donna, fino all’arresto di ieri. In base a quanto ricostruito dai carabinieri, già da qualche tempo l’uomo avrebbe tentato di avvicinarsi alla donna, una casalinga di 33 anni, tramite minacce e pedinamenti.

L’arresto dei carabinieri è avvenuto nella tarda serata di domenica, dopo che l’uomo è stato sorpreso in via Michelangelo (proprio nei pressi del comando dell’arma locale), seduto sul cofano dell’auto dell”ex moglie con fare minaccioso. All’interno del mezzo naturalmente la stessa casalinga, spaventata per la presenza dell’ex marito. In seguito l’allarme ai carabinieri, dato con il cellulare,  fino all’arresto dell’uomo, colto in flagranza di reato.

Le minacce di Marinaro proseguivano da mesi, ma in precedenza mai la ex moglia aveva denunciato i comportamenti subiti dall’uomo. Marinaro avrebbe cominciato a perseguitare la donna da alcuni mesi, dopo la separazione legale con la moglie.

Si ricorda che dopo l’approvazione, nel luglio 2008, del disegno di legge per le misure contro gli atti persecutori, è stato introdotto anche nel codice penale italiano la fattispecie del reato di stalking (art. 612 bis c.p.).

Il Governo ha stabilito una pena nella reclusione pari a sei mesi a quattro anni “per chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da: cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura; ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria e di persona al medesimo legata da relazione affettiva; costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Queste le circostanze aggravanti: commissione del reato ad opera del coniuge legalmente separato o divorziato; commissione del reato ad opera di persona che sia stata legata da relazione affettiva (il caso di Marinaro ndR);  l’essere, il soggetto passivo, un minore (pena aumentata fino alla metà); il ricorrere delle circostanze aggravanti di cui all’art. 339 c.p. (pena aumentata fino alla metà).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo la procedibilità d’ufficio ove ricorrano le menzionate aggravanti e qualora sia connesso con altro delitto per il quale si debba procedere d’ufficio.

È prevista la procedibilità d’ufficio per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. anche qualora il delitto sia commesso da soggetto ammonito. La vittima-persona offesa può, infatti, esposti i fatti al questore, avanzare una richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta e di tale ammonimento orale verrà redatto processo verbale .

Inoltre se il reato di cui all’art. 575 c.p. è commesso da soggetto in precedenza responsabile della commissione di atti persecutori ai sensi dell’art. 612 bis c.p. nei confronti della vittima si applicherà la pena dell’ergastolo.

Per quanto concerne le modifiche apportate al codice di procedura penale, innanzitutto, viene esteso al reato de quo quanto prescritto ex art. 266 c.p.p.. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi al reato di “atti persecutori”. Con l’art. 282 ter c.p.p. è stata introdotta una misura cautelare personale coercitiva consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Con il provvedimento che dispone tale divieto il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati o di mantenere una distanza determinata dai medesimi luoghi o dalla persona offesa.

Il giudice, qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi frequentati da prossimi congiunti della persona offesa, da persone conviventi con questa o legate da relazione affettiva o può prescrivere di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o da tali persone .
Quanto prescritto al comma 1 bis dell’art.392 c.p.p. è esteso all’art. 612 bis. Il p.m. o la p.s.i. possono chiedere si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore di anni sedici.
Modificate anche la formulazione dell’art. 398 c. 5 bis c.p.p. e dell’art. 498  c. 4 ter c.p.p..
Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’art. 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minorenni, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva.

Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.
Infine, quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bisdel codice penale, l’esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico .
Secondo l’indagine realizzata dall’Istat nell’anno 2007 su “La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia – anno 2006” con un campione rappresentativo di 25 mila donne fra i 16 e i 70 anni, il 18,8% ha subito violenza fisica, sessuale o atti persecutori da parte di un ex partner.
Quasi il 50% delle donne vittime di violenza fisica o sessuale ha subito anche comportamenti persecutori.

Il questore valuterà l’eventuale adozione di provvedimenti concernenti armi e munizioni.

Quando la frequentazione di tali luoghi è necessaria per motivi di lavoro o per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

All’art. 342 ter c.3 c.c. le parole “sei mesi” sono sostituite da “dodici mesi”. (fonte:  www.poliziadistato.it/poliziamoderna/articolo.php?cod_art=1203)

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