PIU’ PUNTI, PIU’ SOLDI – Il calcolo degli incentivi finanziari, così come riportato sulla Sentenza della Corte di Giustizia Europea, è svolto secondo due distinti meccanismi. Nel primo, gli ambulatori medici accumulano punti raggiungendo determinati obiettivi di prescrizione, che possono comprendere l’aumento della quota delle ricette per un medicinale specificamente designato (esplicitamente o implicitamente prescritto in luogo di altri medicinali appartenenti alla medesima classe terapeutica). Il livello del pagamento rifletterà allora il numero totale di punti ottenuti. Il secondo meccanismo si basa su obiettivi individuali, nel senso che i pagamenti dipendono sia da un obiettivo individuale, ad esempio un aumento della quota generale di prescrizioni per un medicinale specificamente designato, sia dal numero di pazienti il cui trattamento in corso venga modificato al fine di prescrivere il medicinale o i medicinali raccomandati dalle competenti autorità nazionali. La Sentenza della Corte Europea contiene, di conseguenza importanti novità che non mancheranno di suscitare polemiche nel mondo sanitario.
RISCHI PER IL PAZIENTE – “Tuttavia, in taluni casi, – così come è riportato sulla Sentenza- un altro medicinale della medesima classe terapeutica potrebbe essere più appropriato al trattamento di un determinato paziente. Pertanto, il fatto di sostituire il medicinale prescritto con un altro medicinale, il cui principio attivo è diverso, potrebbe avere di per sé, in taluni casi, conseguenze negative per il paziente”.
IL RISPETTO DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE – Infatti, da un lato, un medico che prescrive medicinali è tenuto, da un punto di vista deontologico, a non prescrivere un determinato medicinale se quest’ultimo non è idoneo, secondo il proprio parere medico, al trattamento terapeutico del suo paziente. Questo malgrado l’esistenza di incentivi finanziari pubblici alla prescrizione di tale medicinale. Dall’altro, occorre rilevare che i medici sono abilitati ad esercitare la loro professione solo sotto il controllo delle autorità sanitarie pubbliche, le autorità pubbliche o le organizzazioni professionali delegate possono rivolgere, di conseguenza, ai medici indicazioni in materia di prescrizione di medicinali, senza che siffatte raccomandazioni possano incidere negativamente -almeno secondo gli auspici del documento- sull’obiettività dei medici che prescrivono medicinali ai sensi del‘considerando’ 50 della direttiva 2001/83.
I SOLDI DALL’INDUSTRIA DEL FARMACO – L’art. 94, n. 1, della direttiva 2001/83 vieta, inoltre, di concedere, offrire o promettere a persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile o rientrino nella prassi corrente in campo medico o farmaceutico. Tale divieto, che riguarda in primo luogo l’industria farmaceutica quando svolge attività di promozione di medicinali da essa commercializzati, è volto ad impedire pratiche promozionali che possano influenzare i professionisti del settore sanitario al momento della prescrizione o della fornitura di medicinali, incitandoli a perseguire un interesse economico. Detta disposizione mira così a favorire una pratica medica e farmacologica conforme alle regole deontologiche.
CONCLUSIONI – I pagamenti ricevuti da parte dei Stati dell’Unione Europea agli ambulatori medici si aggiungono ai redditi derivanti dalle consultazioni svolte e avvantaggiano, in ultima analisi, i medici generici che partecipano ai profitti di detti studi. La Corte fissa, inoltre, una tutela delle ditte farmaceutiche di altri Stati membri affermando il divieto di privilegiare nell’inserimento della lista dei farmaci specificamente designati quelli nazionali anziché quelli prodotti in altri paesi UE. Il risultato potrebbe essere quello di favorire industrie che producono i farmaci dove la manodopera, come in Cina o India, costa pochissimo. Minori costi di produzione porterebbero, di conseguenza, a maggiori incentivi pecuniari statali per i medici e maggiori introiti per l’industria del farmaco che spende di meno.