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Ddl lavoro in Senato, divisione Cisl-Cgil su modifiche

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Maggio 2010
Economia //

Senato della Repubblica (raucci.net)
Senato della Repubblica (raucci.net)
Manfredonia – L’ITER tortuoso del discusso disegno di legge 1167B, meglio noto come Collegato lavoro, ha compiuto un ulteriore passo: è infatti iniziato l’esame al Senato dopo che il ddl era stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per poi essere nuovamente approvato, con alcune modifiche, dalla Camera dei deputati. La discussione parlamentare verte soprattutto su due punti del ddl governativo: arbitrato e licenziamenti.

Dalla seduta di martedì 4 maggio, le Commissioni riunite affari costituzionali e lavoro, previdenza sociale del Senato, hanno iniziato l’esame in sede referente del Collegato lavoro (recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro). In apertura dei lavori, è stato ricordato che il ddl era stato rinviato da Napolitano il 31 marzo 2010, ai sensi dell’art. 74 della Costituzione, con un messaggio motivato che evidenziava alcuni profili di dubbia costituzionalità relativi in particolare agli artt. 20, 30, 31, 32 e 50, per i quali si rendeva opportuno un riesame.

Il sen. Castro (PdL), relatore per la Commissione lavoro, ha sottolineato come, proprio tenendo conto del rinvio del Capo dello Stato, il ddl lavoro sia stato oggetto alla Camera di modificazioni atte a dimostrare la disponibilità del Governo e della maggioranza a cambiarlo nel senso indicato da Napolitano. Nello specifico, i dubbi presidenziali erano incentrati sulla necessità di una maggiore tipizzazione del concetto di equità (a cui l’arbitro, scelto in sostituzione del giudice del lavoro, può fare riferimento nel dirimere le controversie tra lavoratore e datore), nonché su quella di garantire una tutela del lavoratore che voglia effettuare la scelta dell’arbitrato, tenendo conto della sua posizione di oggettiva debolezza rispetto alla indubbia forza contrattuale della parte datoriale.

In considerazione della prima esigenza, il ddl lavoro è stato modificato all’art.31, dove si è precisato che la decisione dell’arbitro secondo equità deve rispettare, oltre che i princìpi generali dell’ordinamento, i princìpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari L’art.31 è stato oggetto anche di altre modifiche: recependo infatti i contenuti dell’avviso comune firmato dal Governo con le parti sociali (firmatari solo CISL e UIL tra i sindacati confederati), la Camera dei deputati ha stabilito che la clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ovvero prima del decorso di 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro; essa comunque non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro; infine davanti alle Commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale. Sempre all’articolo 31 sono state precisate le procedure relative alle controversie riguardanti la validità del lodo arbitrale irrituale e quelle riguardanti l’intervento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della stipulazione dell’accordo interconfederale o contratto collettivo a proposito del quale si chiarisce che si tiene conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali.

Il relatore ha quindi richiamato l’attenzione sull’approvazione, intervenuta alla Camera, di un emendamento presentato dai gruppi di opposizione che limita l’applicazione della disciplina alle controversie già insorte: modifica, a detta del relatore, inopportuna, in quanto altera significativamente la ratio della norma, e che dunque a suo avviso dovrebbe essere soppressa.

Giorgio Santini (Cisl-www.cislveneto.it)
Giorgio Santini (Cisl-www.cislveneto.it)
CONTRASTO SINDACATI SU MODIFICHE, OK PER SANTINI (CISL) – Se Governo e maggioranza difendono ad una voce sola, com’è ovvio, le modifiche apportate al ddl lavoro, sul fronte delle parti sociali si registra invece la spaccatura dei sindacati confederali, i quali continuano ad essere divisi sulla valutazione del Collegato lavoro. Il segretario confederale della Cisl, Giorgio Santini, ha così commentato il nuovo testo licenziato dalla Camera: “La Cisl valuta nel complesso positivamente le nuove formulazioni del testo licenziate dalla Camera, che hanno tenuto conto delle osservazioni espresse dal presidente della Repubblica e dell’avviso comune delle parti sociali”. “L’arbitrato, se ben regolato, e’ uno strumento positivo per una risoluzione tempestiva delle controversie di lavoro”, ma secondo Santini è necessario che “sia garantito che le commissioni di certificazione siano effettivamente organi terzi rispetto alle parti”. Per la CISL è da valutare “positivamente che la clausola compromissoria possa essere pattuita e sottoscritta solo al termine del periodo di prova o comunque trascorsi 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro” e che vengano “esclusi i licenziamenti”; però, ha aggiunto Santini, “sulle modalità di attuazione della scelta del lavoratore riteniamo prioritaria la regolazione attraverso l’accordo interconfederale o i contratti collettivi, fermo restando che il testo di legge deve chiarire la volonta’ del legislatore senza ingenerare equivoci interpretativi che possano condizionare la regolazione attraverso la contrattazione collettiva”.

Fulvio Fammoni (Cgil) - image Cgil
Fulvio Fammoni (Cgil) - image Cgil
CGIL: NECESSARIO RIVEDERE L’INTERO DDL -Nel segno di una bocciatura il parere espresso invece dalla CGIL sul ddl lavoro, bocciatura che dunque persiste pur dopo le modifiche apportate alla Camera. Secondo la CGIL i dubbi sull’arbitrato, lungi dall’essere risolti, restano tutti e con essi resta la necessità di continuare la mobilitazione. Per il segretario confederale, Fulvio Fammoni: “Serve una nuova complessiva deliberazione sull’intero ddl lavoro che non si limiti agli articoli presi in esame ma che si allarghi all’intero impianto del provvedimento. Se non ci saranno modifiche proseguirà con le iniziative di contrasto e con tutte le mobilitazione necessarie, nessuna esclusa”. Le modifiche apportate non sono invece sufficienti, secondo la CGIL, a garantire la necessaria tutela del lavoratore messa a repentaglio dall’introduzione dell’arbitrato. La CGIL richiede che il ricorso all’arbitrato sia previsto solo una volta che sia stato acquisito il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, escludendo quindi tutti i lavoratori precari che altrimenti verrebbero resi ricattabili, ed in ogni caso solo quando si manifesti la controversia; che l’arbitrato si svolga secondo leggi e contratti collettivi, e non ‘secondo equità’, e che in ogni caso la legge preveda esplicitamente le inderogabili norme di tutela del lavoratore; che venga eliminata la previsione di un decreto ministeriale in caso di silenzio della contrattazione o di una mancata intesa da parte di tutte le parti sociali comparativamente più rappresentative; che la procedura di certificazione, in particolare riferita alle condizioni di impiego, non possa essere intesa come peggiorativa delle regole dei Ccnl e che in ogni caso il giudice non possa avere vincoli nell’accertare i fatti e la reale volontà delle parti. Infine per la CGIL deve essere cambiata la norma sui termini per l’impugnazione, e si rende altresì necessario eliminarne gli effetti sulle cause in corso. La CGIL ha sottolineato soprattutto la sua non condivisione delle norme sull’arbitrato secondo equità, “avendo sempre inteso l’arbitrato come utile strumento di deflazione del contenzioso a patto che la scelta fosse effettivamente volontaria di entrambe le parti e che si svolgesse sulla base delle previsioni di legge e contratto collettivo”. Ciò che la CGIL contesta “non é quindi l’istituto in sé dell’arbitrato, quanto il suo svolgimento secondo equità su diritti inderogabili e/o definiti dalla contrattazione collettiva; il fatto che il ricorso ad arbitri sia una scelta compiuta per ogni futuro contenzioso anziché una possibilità da valutarsi volta per volta dalle parti.

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“Possiamo scoprire il significato della vita in tre diversi modi: 1. col compiere un proposito; 2. con lo sperimentare un valore; 3. con il soffrire.” VIKTOR EMIL FRANKL

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