Roma. CON atto sottoscritto il 22 dicembre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – ha conferito alla Società PETROCELTIC ITALIA S.R.L., di Roma, per la durata di anni sei, a decorrere dalla data del rilascio, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «B.R274.EL », ricadente nel Mar Adriatico (Zona B). L’estensione del permesso è di km2 373,70. A decorrere dalla data del decreto il titolare del permesso è tenuto a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di € 5,16 per km2 di superficie, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 625, aggiornato secondo l’indice ISTAT per gli anni seguenti.
La Società permissionaria è tenuta: a) ad eseguire il programma lavori. In particolare, ai sensi dell’art. 6, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n.9, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, la Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell’area del permesso entro dodici mesi dalla comunicazione del conferimento e, previa autorizzazione della competente Sezione UNMIG, i lavori di perforazione entro quarantotto mesi dalla stessa data, salvo quanto previsto dall’art. 3 del presente decreto; ad osservare le prescrizioni del Codice della navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e le altre norme in materia di navigazione, di tutela dell’ambiente marino, pesca, polizia marittima ed uso del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale, nonché le norme internazionali sulla navigazione marittima ed aerea; a procedere al ripristino o al recupero delle aree comunque interessate dalle attività nel corso delle operazioni di ricerca sulla base di progetti approvati dalla Direzione Generale per la Sicurezza– UNMIG -Divisione III – Sezione UNMIG di Roma; a sollevare l’Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza delle operazioni di ricerca; ad adottare ogni misura possibile per la protezione dell’ambiente; trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza – UNMIG -Divisione VI – i dati relativi ai rilievi sismici acquistati e rielaborati (base map delle linee sismiche, comprensivi di shot-point in formato jpg e shp, sezioni sismiche in formato SEG-Y), entro 6 mesi dall’acquisto ed entro 6 mesi dalla rielaborazione.
Contro il provvedimento del MISE è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lazio, sede di Roma, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza.
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