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Critica operatore amministratore, no diffamazione per condomino

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Luglio 2012
Casi e Sentenze //

Condominio (fonte image: isaac.guidasicilia.it)
IL reato di diffamazione risulta compiuto quando l’insultante proferisca le proprie invettive contro un soggetto assente ed almeno davanti a due persone. Una lettera, affissa ad una bacheca, integra, per l’appunto, il reato di diffamazione. Essa, infatti, può essere letta da un numero indefinito ed indefinibile di persone.

Il reato in sé è ,spesso, oggetto di critiche da parte di chi ritiene che la libertà d’espressione non debba mai essere limitata o sanzionata a livello penale. Non fosse altro per quanto enunciato dall’art. 21 della nostra Costituzione. Anche in considerazione dell’importanza del diritto di cronaca e di critica, tuttavia, la giurisprudenza ha posto alcuni limiti alla punibilità delle espressioni ritenute offensive.

Il caso sottoposto al recente vaglio del Tribunale di Modena ha riguardato una causa civile, avente ad oggetto una richiesta di risarcimento del danno per diffamazione, formulata da un amministratore contro un condomino, a detta del ricorrente, troppo loquace. Nella sostanza, affermava il professionista, revocato dall’incarico di amministratore, il suo ex rappresentato avrebbe tenuto una condotta gravemente lesiva della sua reputazione personale e professionale, inveendo in più occasioni, in assemblea e per iscritto, contro di lui.

Il Tribunale modenese, chiamato a dare giustizia alla domanda dell’amministratore ha prima d’ogni cosa inquadrato giuridicamente la vicenda. Nella recente sentenza del 18 aprile 2012 n. 648 ha , infatti , evidenziato che “in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora il fatto non sia stato ancora valutato in sede penale, presupposto per l’applicabilità della esimente dell’esercizio del diritto di cronaca è la continenza del fatto in esso, intesa in senso sostanziale e formale.

Sotto il primo profilo, i fatti narrati debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva; sotto il secondo, la esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, deve, cioè, essere contenuta negli spazi strettamente necessari. Peraltro,quando, come accade frequentemente, la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell’autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta, sulla base dei soli criteri indicati, essenzialmente formali, dovendo, invece, lasciare spazio alla critica mira non già interpretazione soggettiva dei fatti esposti. Infatti, la ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall’ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.

Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all’interesse pubblico, cioè nell’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e , quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità della esimente dell’esercizio del diritto di critica” (in tal senso vedasi altresì Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 9746 del 25/07/2000)”

Nel caso di specie, ha concluso il Tribunale di Modena, non poteva dirsi esistente una condotta offensiva nel senso diffamatorio, se non in un isolato e trascurabile caso, in quanto il condomino aveva sempre circostanziato le proprie critiche a ben precise ipotesi!

(A cura dell’Avv. Eugenio Gargiulo, del Foro di Foggia)

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