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Se l’“oltraggio a Pubblico Ufficiale” avviene in una strada privata, non è reato

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Settembre 2012
Casi e Sentenze //

Controlli carabinieri (STATO - archivio)
NON è configurabile il reato di “oltraggio a pubblico ufficiale” quando l’offesa è pronunciata in un luogo che non può considerarsi “aperto al pubblico”.

A pronunciarsi in merito in tal senso è stato il Tribunale di Caltanissetta con la recente sentenza dell’11 gennaio 2012. Nello specifico, durante un diverbio tra due fratelli, uno dei litiganti aveva accusato i carabinieri, nel frattempo intervenuti sul posto, di prendere le parti dell’altro litigante per via di una presunta amicizia. A detta dell’imputato, il fratello e i militari sarebbero stati “compagni di caccia”, circostanza peraltro smentita dagli stessi uomini delle forze dell’ordine.

Il Giudice, nonostante il riconoscimento del carattere offensivo della condotta, per aver messo in dubbio l’imparzialità e l’onorabilità dei carabinieri, ha assolto l’imputato. A mancare – secondo il Giudice – è un elemento necessario affinché si possa commettere il reato di oltraggio (art. 341-bis c.p): ossia che l’offesa venga pronunciata in un luogo pubblico o aperto al
pubblico.

Per luogo pubblico – precisa il Tribunale- si intende uno spazio pubblico a cui può accedervi chiunque senza alcuna formalità (ad es. strade, piazze, parchi, spiagge). Per luogo aperto al pubblico si intende, invece, uno spazio in cui vi si può accedere ma con delle limitazioni stabilite dal proprietario o dalla legge (ad es. orario d’apertura, il pagamento di un biglietto d’ingresso, l’obbligo d’iscrizione ad un’associazione che lo gestisca).

Nel caso in esame, invece, l’offesa era avvenuta nei pressi di una strada sterrata di pertinenza dei proprietari, i quali avevano la facoltà di escluderne il passaggio a chiunque. Proprio per questo detto sito non poteva considerarsi “luogo aperto al pubblico”.

(A cura dell’Avv. Eugenio Gargiulo)

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